Art. 6.
(Contributi per film di cortometraggio e mediometraggio).

      1. Ai registi di età non superiore a 35 anni, che presentano domanda alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, corredata della sceneggiatura per la messa in scena dei film di cui all'articolo 2, previa valutazione della commissione competente, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a valere sulle somme stanziate annualmente per il settore cinematografico dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
      3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'IRES.